8. CONCLUSIONI
Volendo riassumere si ritiene che l’operazione posta in essere da Wind possa presentare diversi profili di illiceità che dovranno essere verificati caso per caso.
In particolare la modifica unilaterale del profilo tariffario potrebbe essere impugnata per i seguenti motivi (ove ricorrenti):
- La non applicabilità delle Condizioni Generali di Contratto per mancata sottoscrizione delle stesse, per mancata conoscenza prima della sottoscrizione o per non applicabilità alle schede prepagate.
- La nullità della clausola 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto perché vessatoria.
- La inidoneità del sms a integrare i requisiti minimi di adeguatezza ed idoneità previsti dal contratto e dai codici del consumo e delle comunicazioni.
- La mancata conoscenza della modifica della tariffa.
- Più in generale il mancato rispetto dei doveri di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti (in proposito si veda questa sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco proprio nei confronti di Wind per la modifica unilaterale della opzione “noi2”).
Il cliente che dovesse riscontrare sussistenti uno o più dei motivi su indicati potrà impugnare dinanzi al giudice di Pace, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione al Co.re.com.
Dinanzi al giudice la parte potrà richiedere:
1) il ripristino della vecchia tariffa;
2) il risarcimento dei danni patrimoniali (consistenti nella spesa in più che ha sofferto utilizzando la nuova tariffa più costosa);
3) il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno morale ed esistenziale, danno da mancata informazione che potrà essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa fino ad un massimo presumibilmente non superiore a 1.000,00 euro);
4) il rimborso delle spese pagate all'avvocato.
Avv. Fabio Cipparone
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AGGIORNAMENTO del 13/5/2007: alcuni utenti che hanno proposto tentativo di conciliazione al Corecom hanno ricevuto comunicazione dall’ufficio legale Wind prima dell’udienza di conciliazione che sono state accolte le loro richieste con ripristino della vecchia tariffa.
AGGIORNAMENTO del 14/5/2007: la AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha rilasciato in data odierna il seguente comunicato:
“TELEFONIA MOBILE: ANTITRUST, GARANTIRE IMMEDIATA PORTABILITA’ NUMERO E CREDITO RESIDUO AGLI UTENTI IN CASO DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI
No alla variazione dei piani tariffari via sms: violano Codice delle Comunicazioni. Vessatoria modifica unilaterale senza giustificato motivo.
Gli utenti di telefonia mobile, ai quali viene comunicata la modifica unilaterale dei piani tariffari, devono poter avere immediatamente la portabilità del numero telefonico presso un altro operatore, con il riconoscimento del credito residuo. Lo sottolinea l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nella riunione del 10 maggio 2007 ha esaminato le numerose denunce ricevute dai clienti Wind, avvisati dall’operatore attraverso l’invio di un sintetico sms del passaggio, non richiesto, ad un altro piano tariffario, meno vantaggioso.
L’Autorità ha deciso di inviare le segnalazioni dei consumatori all’Agcom per gli interventi di sua competenza e ha dato incarico al presidente Antonio Catricalà di scrivere al ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani, per informarlo delle questioni sollevate dai consumatori. L’Antitrust ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali: la comunicazione relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l’indicazione sulla possibilità di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata. Per l’Autorità rientra ovviamente nella disponibilità delle imprese offrire nuovi e più costosi piani tariffari ma occorre garantire agli utenti, che conseguentemente intendono cambiare operatore, la portabilità immediata del numero di telefono, assicurando il mantenimento del credito residuo. All’Agcom l’Antitrust chiede dunque che venga assicurato, in questi casi, uno speciale regime di immediata portabilità. L’Autorità sottolinea infine che il messaggio inviato da Wind non contiene neanche l’indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe l’operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario. Se la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorietà delle stesse clausole contrattuali. In base al Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire l’uso di clausole ritenute vessatorie.”
Cerchiamo di analizzare nel dettaglio il comunicato dell'AGCM che certo non brilla in chiarezza.
In primo luogo l'AGCM sottolinea quanto già detto circa l'inadeguatezza ed inidoneità dell'informazione fornita da Wind.
La Wind non ha comunicato nel sms che esiste la possibilità di recedere senza penali. Secondo l'AGCM la comunicazione "sembrerebbe violare" il codice delle comunicazioni. e "potrebbe" essere sanzionata. L'AGCM, dunque, riconosce l'inadeguatezza della comunicazione pur utilizzando un condizionale che stempera un po' la perentorietà di quanto affermato (peraltro in contrasto con il titolo che afferma senza condizionale lo stesso concetto). Si aggiunge, inoltre, nel comunicato che gli utenti devono poter avere immediatamente la portabilità del numero telefonico ed il riconoscimento del credito residuo. In sostanza questa parte non fa altro che chiosare il contenuto dell'art 70 del codice delle comunicazioni ed i diritti in esso affermati.
La parte del comunicato più interessante è, però, la seconda. In primo luogo "L’Autorità sottolinea ... che il messaggio inviato da Wind non contiene neanche l’indicazione del giustificato motivo che legittimerebbe l’operatore telefonico a realizzare le modifiche del piano tariffario ". In realtà questa affermazione rileva soltanto sul piano dell'adeguatezza ed idoneità dell'informazione mentre è irrilevante ai fini della declaratoria di vessatorietà. Non è infatti la dichiarazione di modifica unilaterale a dover contenere la giustificazione ma la clausola del contratto che consente di modificare il contratto unilateralmente a dover specificare i casi in cui ciò è possibile come già spiegato precedentemente.
Conclude, infine, l'AGCM affermando che "Se la possibilità di variazione unilaterale fosse prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbero esistere gli estremi per una valutazione di vessatorietà delle stesse clausole contrattuali. In base al Codice del Consumo, le associazioni dei consumatori possono richiedere al giudice di proibire l’uso di clausole ritenute vessatorie."
Questa affermazione sembrerebbe riconoscere la validità del ragionamento giuridico già svolto al paragrafo 5 confermando indirettamente anche le argomentazioni fatte al paragrafo 7. Come abbiamo già detto nel paragrafo 7 se l'art 70 del codice delle comunicazioni conferisse agli operatori un diritto di modificare le proprie tariffe verrebbe meno qualsiasi dubbio di vessatorietà e conseguente nullità delle condizioni generali di contratto, che consentono di modificare le tariffe, poiché l’art 34 del codice del consumo specifica che “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge”.
Le conclusioni espresse nella seconda parte del comunicato e nel titolo che afferma "Vessatoria modifica unilaterale senza giustificato motivo", dunque, presuppongono necessariamente l'accoglimento della tesi secondo cui l'art 70 non attribuisce un diritto di modificare le tariffe all'operatore di telefonia, con conseguente necessità di verificare se l'operatore possa esercitare il diritto di modificare unilateralmente le tariffe in base alle norme codicistiche di volta in volta applicabili.
Nè potrà sostenersi che l'AGCM abbia voluto fare riferimento alla vessatorietà della clausola che non contenga il diritto dell'utente di recedere senza penali in caso di modifica unilaterale delle tariffe. Questa interpretazione è, innanzitutto, sconfessata dal richiamo al giustificato motivo nel titolo e nel comunicato (che evidentemente fa riferimento alla modifica unilaterale) ed in secondo luogo in quanto non avrebbe senso invocare la vessatorietà della clausola ma, semmai, avrebbe dovuto sottolineare la nullità della clausola di contratto che non preveda il diritto di recesso senza penali perchè in contrasto con un diritto imperativo inderogabile attribuito dall'art 70 del codice delle comunicazioni agli utenti (siano essi o meno consumatori).