- LA VESSATORIETA’ DELL’ART 2.4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
Sul sito della Wind è disponibile l’ultimo modulo e le ultime condizioni generali di contratto e pertanto ci baseremo su di esse, pur non essendo dato sapere se questo testo sia variato nel tempo, dato che sul documento appare un codice “201496” ed una data “04.06” che lascerebbe intendere l’esistenza di molteplici revisioni ed aggiornamenti.
Il primo foglio in triplice copia (originale per Wind, copia per rivenditore e copia per cliente) è il modulo che viene fatto firmare al cliente.
Nella prima sezione “dati cliente” vengono inseriti i dati identificativi del nuovo cliente.
Vi è, poi, una seconda sezione “modalità di pagamento” da barrare se si desidera sottoscrivere un abbonamento, per stabilire come avverrà il pagamento. Segue la sezione “dati del servizio di telefonia wind” dove viene indicata la tariffa prescelta se in modalità “ricaricabile” o “abbonamento” e vengono, eventualmente, attivati i servizi aggiuntivi come il noi2.
La quarta sezione è quella che ci interessa maggiormente. Il titolo è “proposta di contratto per i servizi wind” e subito sotto c’è scritto “firmare solo in caso di abbonamento”. Segue la frase “Il Cliente, sopra indicato, propone a Wind Telecomunicazioni S.p.A. di concludere un Contratto per i Servizi Wind, secondo i termini e le condizioni indicati nel presente Modulo ed in base alle Condizioni Generali di Contratto allegate allo stesso che dichiara di conoscere e accettare.” Segue la firma e poi l’approvazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile delle clausole vessatorie.
L’ultima sezione riporta i dati del rivenditore.
Alla copia riservata al cliente sono allegate le condizioni generali di contratto.
L’articolo 2 delle condizioni generali è rubricato “Contratto di Abbonamento”.
Gli articoli 2.1 e 2.2 descrivono come avviene la conclusione del contratto.
L’articolo 2.3 disciplina la durata del contratto (un anno con rinnovo tacito salvo disdetta 30 giorni prima).
L’articolo 2.4 rubricato “Modifiche del Contratto da parte di Wind” recita
“Wind proporrà al Cliente eventuali modifiche del Contratto tramite comunicazione scritta nella fattura successiva o con altro mezzo. Il Cliente potrà accettare le modifiche proposte
o recedere dal Contratto, dandone comunicazione a Wind mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Wind. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine su indicato, le modifiche proposte s’intenderanno accettate. L’eventuale recesso sarà efficace dalla data del ricevimento da parte di Wind della relativa comunicazione.”
Molte sono le considerazioni che possono farsi sulla liceità di quest’articolo e sulle modalità di applicazione da parte di Wind.
In primo luogo non può non sottolinearsi come appaia abbastanza evidente dal punto di vista interpretativo l’intenzione della Wind di applicare le condizioni generali ai soli contratti in abbonamento e non anche ai contratti prepagati. Nel modulo firmato dal cliente, infatti, si distingue il “piano telefonico ricaricabile” dal “piano telefonico abbonamento”. Contrapponendo, dunque, la parola “abbonamento” (postpagato) a quella ricaricabile (prepagato). La sezione modalità di pagamento deve essere compilata solo se “si sottoscrive un abbonamento”. La sezione proposta di contratto per i servizi wind dove si fa riferimento alle condizioni generali di contratto deve essere firmata “solo in caso di abbonamento”. L’articolo 2 delle condizioni è rubricato “Contratto di Abbonamento” e nell’articolo 2.4 si fa riferimento alla proposta di modificare il contratto “tramite comunicazione scritta nella fattura successiva..”. Dalla lettura del modulo e delle condizioni generali di contratto se ne evince che, almeno l’art 2, se non addirittura tutte le condizioni generali di contratto, sembrerebbero applicabili ai soli abbonati in postpagato e non agli utilizzatori di schede prepagate. La conseguenza sarebbe, ovviamente, la non applicabilità dell’art 2.4 ai fruitori di schede prepagate.
In secondo luogo, quand’anche l’articolo 2.4 fosse applicabile, nell’ipotesi in cui il cliente sia un “consumatore” (si vedano in proposito le considerazioni già svolte) la clausola in esame appare essere vessatoria e, quindi, nulla.
L’articolo 33 del codice del consumo al comma 2 afferma:
“Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di: … m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato
motivo indicato nel contratto stesso;”.
L’art 2.4, che secondo Wind legittima la modifica unilaterale del contratto, non specifica in quali casi e per quali motivi sia possibile per l’operatore modificare le clausole del contratto, requisito richiesto, a pena di nullità, dal codice del consumo.
La conseguenza è che l’art 2.4 configura a tutti gli effetti l’ipotesi prevista dalla lettera m e si presume essere una clausola vessatoria, dunque nulla, purché, ovviamente, il codice del consumo sia applicabile e non ricorrano le ipotesi derogatorie previste dall’art 34 (la più rilevante delle quali è che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale).
In base al codice del consumo, dunque, l’operatore di telefonia avrebbe, sì, potuto prevedere la possibilità di modificare unilateralmente il contratto, ma avrebbe dovuto specificare nel contratto (cioè nelle condizioni generali all’art 2.4) in quali ipotesi si riservava il diritto di modificare le clausole e dette ipotesi avrebbero, oltretutto, dovuto configurare un “giustificato motivo”.
Se, ad esempio, il motivo indicato nel contratto fosse stato troppo vago e generico, la norma sarebbe stata ugualmente vessatoria. In fattispecie non dissimile da quella in esame, le condizioni generali di contratto dell’operatore di telefonia mobile TIM sono state dichiarate vessatorie dal Tribunale di Torino, (12 aprile 2000) con la seguente motivazione: “Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista deve essere giudicata vessatoria la clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio quando ricorre un giustificato motivo talmente vago e generico da permettere al professionista di introdurre nel contratto tutte le modifiche che ritiene opportune.”
Anche il Tribunale di Roma (21 gennaio 2000) e la Corte d’Appello di Roma (24 settembre 2002) hanno riconosciuto la vessatorietà delle clausole che “attribuiscono … il potere di modificare unilateralmente le condizioni giuridico - normative del rapporto … in assenza di un giustificato motivo. Non rappresenta riferimento ad un giustificato motivo il generico rinvio alle "proprie necessità organizzative".
Nel nostro caso la Wind non si è nemmeno offerta di indicare una generica motivazione nel comma 2.4 e, dunque, a maggior ragione la clausola deve essere certamente considerata vessatoria e, quindi, nulla.