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POSSIBILI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEL

CAMBIO DI PIANO TARIFFARIO DI WIND

INDICE
PREMESSA
1. ANTEFATTO
2. LA POSIZIONE DI WIND, DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELL’AGCOM
3. LE INFORMAZIONI FORNITE DAL CUSTOMER CARE WIND
4. LA FATTISPECIE DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
5. LA VESSATORIETA’ DELL’ART 2.4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
6. L’INADEGUATEZZA ED INIDONEITA’ DELL’INFORMAZIONE FORNITA DA WIND
7. L’ART 70 COMMA 4 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
8. CONCLUSIONI

2.    LA POSIZIONE DI WIND, DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELL'AGCOM  

La posizione di Wind in argomento è abbastanza chiara. L’a.d. di Wind, Paolo Dal Pino, dichiarava, infatti, ai giornalisti che l’aumento tariffario è assolutamente lecito e che l’unico requisito richiesto “per legge” è che la Wind lo comunichi al cliente con 30gg di anticipo “per adempiere alla normativa”.  

In particolare alle associazioni di consumatori che invitavano Wind a fornire spiegazioni sull’aumento tariffario veniva comunicato quanto segue: Wind si sta muovendo nel pieno rispetto della legge e del libero mercato. Le modifiche contrattuali vengono effettuate in base all’articolo 70 del Codice delle Comunicazioni, osservando rigorosamente i termini di preavviso indicati e in piena conformità ai principi ed alle norme della Carta dei Servizi”.  

Quanto alle associazioni dei consumatori, vi è stata, fino ad ora, una certa cautela a prendere posizione. La maggior parte delle associazioni ha presentato un esposto all’AGCOM chiedendo che fosse questa a pronunciarsi sulla liceità dell’aumento ed ha invitato i consumatori a recedere dal contratto come forma di protesta. Alcune (poche) associazioni sono state più esplicite, ritenendo che il comportamento della Wind configurasse un illecito soprattutto per carenza informativa. A quanto mi risulta la ADUC  è l’unica ad aver espresso in modo più chiaro l’opinione che la procedura posta in essere da Wind debba essere ritenuta illecita. 

La AGCOM , interpellata dalle associazioni dei consumatori ha inizialmente sottolineato che in caso di variazioni tariffarie gli operatori devono attenersi a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni ed agli obblighi di trasparenza previsti.  Più recentemente il presidente, Corrado Calabrò, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati ha affermato che al riguardo, sono in corso verifiche ispettive per accertare se la variazione tariffaria, che di per sé non è vietata nel caso di contratti per adesione, stia avvenendo nel rispetto delle disposizioni del Codice delle Comunicazioni elettroniche ed in particolare dell’articolo 70, comma 4, ovverosia assicurando non solo un adeguato preavviso di tempo (almeno 30 giorni rispetto all’effettiva data di modifica delle condizioni contrattuali), ma anche, contemporaneamente, l’informazione sul diritto degli utenti a recedere dal contratto, senza penali, qualora gli stessi non accettino le nuove condizioni.”  

3.         LE INFORMAZIONI FORNITE DAL CUSTOMER CARE WIND

Prima ancora di procedere all’analisi degli aspetti legali, appare opportuno meglio inquadrare la fattispecie, soprattutto sotto il profilo delle informazioni fornite da Wind alla propria clientela.

Abbiamo già visto che la procedura di aumento tariffario si apre con un sms inviato sul cellulare del cliente in cui si annuncia il cambio di tariffa, invitando il cliente che voglia ottenere ulteriori informazioni, a chiamare il 158. 

Chiamando il 158, dopo aver ascoltato un disco che informa sui costi del nuovo piano tariffario, si viene dirottati sul 155, dove si può parlare con un operatore per avere maggiori chiarimenti.

Facendo una rapida ricerca su internet è possibile imbattersi in alcuni dei chiarimenti forniti dal servizio clienti. 

Due messaggi su tutti potranno aiutare ad inquadrare meglio la “varietà” delle informazioni fornite: 

1)Servizio clienti contattato della redazione di Portel il giorno 16/3/2007: l’operatrice afferma che verrà rimodulata solo le tariffa Wind 10 ed afferma che il cambio di tariffa avviene in base all’articolo due punto quattro della Carta dei Servizi Wind. Aggiunge infine che non è possibile il recesso perché il comportamento di Wind è perfettamente lecito. 

2)Servizio clienti contattato dall’utente “dedo” del forum Telefonino.net il giorno 3/4/2007 e 4/4/2007: il primo operatore contattato afferma di non sapere nulla della rimodulazione (!). La seconda operatrice afferma, invece, che il cliente può recedere e che per recesso si intende “disattivare la sim e perdere il credito”. 

Recandosi sul sito della Wind non si riesce a trovare alcuna pagina dedicata all’argomento. Sulla pagina principale campeggia un bel banner in cui c’è scritto “Wind elimina i costi di ricarica” ma cliccando sul banner si viene inviati sulla pagina che riassume le tariffe oggi in vigore dove nessun riferimento si fa alla avvenuta rimodulazione.

CONTINUA

INDICE
PREMESSA
1. ANTEFATTO
2. LA POSIZIONE DI WIND, DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELL’AGCOM
3. LE INFORMAZIONI FORNITE DAL CUSTOMER CARE WIND
4. LA FATTISPECIE DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
5. LA VESSATORIETA’ DELL’ART 2.4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
6. L’INADEGUATEZZA ED INIDONEITA’ DELL’INFORMAZIONE FORNITA DA WIND
7. L’ART 70 COMMA 4 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
8. CONCLUSIONI

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