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POSSIBILI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEL

CAMBIO DI PIANO TARIFFARIO DI WIND

INDICE
PREMESSA
1. ANTEFATTO
2. LA POSIZIONE DI WIND, DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELL’AGCOM
3. LE INFORMAZIONI FORNITE DAL CUSTOMER CARE WIND
4. LA FATTISPECIE DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
5. LA VESSATORIETA’ DELL’ART 2.4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
6. L’INADEGUATEZZA ED INIDONEITA’ DELL’INFORMAZIONE FORNITA DA WIND
7. L’ART 70 COMMA 4 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
8. CONCLUSIONI

PREMESSA  

Nel seguente articolo cercherò di analizzare i possibili motivi di impugnazione del cambio di piano tariffario imposto da Wind nelle ultime settimane a tutti i clienti con profilo Wind 10 e Sempre Light.

Il paragrafo conclusioni è a disposizione di chi non avesse il tempo e la pazienza di leggere l’intero articolo. 

1. ANTEFATTO

Negli ultimi mesi il mondo della telefonia mobile è stato letteralmente scosso ed è tuttora nell’occhio del ciclone, per alcune importanti misure, in parte già assunte ed in parte oggetto di discussione quali l’abolizione dei costi di ricarica e l’abolizione dello scatto alla risposta.

Quanto alla prima il decreto legge Bersani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 convertito in legge con modificazioni il 2 aprile 2007  con Legge n. 40, ha espressamente statuito che  

Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi ((prezzi)) del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori ((di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)), l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o ((del servizio)) richiesto. E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del ((servizio)) acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e ((non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore)). Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Tutto è cominciato con una petizione per l’abolizione dei costi di ricarica lanciata da un giovane studente universitario di Scienze Politiche di nome Andrea D’Ambra il quale con l’appoggio di Beppe Grillo riusciva, in breve tempo, a raccogliere oltre 800.000 firme e ad interessare al caso la Commissione europea, l’AGCOM, ed infine il Governo italiano che, anticipando l’indagine dell’Agcom, emanava il 31 gennaio u.s. il decreto cosiddetto “Bersani” di cui sopra.

In seguito all’emanazione del decreto Bersani gli operatori Vodafone, Tim e H3g si adeguavano, senza modificare le tariffe, applicando il decreto a tutti i propri clienti, sia prepagati che abbonati, sia nuovi che vecchi.  

La Wind , viceversa, assumeva, da subito, una posizione difforme, affermando, in un primo momento, che il divieto posto dal decreto legge doveva riguardare esclusivamente i rapporti sorti dopo l’entrata in vigore del decreto, ed annunciando, dunque, dei rincari tariffari per i nuovi abbonati, offrendo, invece, ai vecchi abbonati, l’alternativa tra rimanere con il vecchio piano tariffario più vantaggioso per quanto concerne le tariffe applicate, sopportando i relativi costi di ricarica, oppure migrare gratuitamente al nuovo più costoso piano tariffario senza costi di ricarica.

Insorgevano, a questo punto, le associazioni dei consumatori, dichiarando che la Wind stava “eludendo” il decreto Bersani e, successivamente, lo stesso Bersani dichiarava, in una intervista, che l’interpretazione da dare alla norma, a sua opinione e nelle intenzioni del Governo, era che essa dovesse essere applicata a tutti i clienti da subito, non potendosi fare distinzioni tra “prima” e “dopo”, distinzione assolutamente non prevista nel testo di legge. 

In seguito alla diffusione della notizia che anche l’AGCOM stava interessandosi, su esposto delle associazioni dei consumatori, alla particolare posizione interpretativa assunta da Wind, la medesima decideva di adeguarsi e aboliva i costi di ricarica per tutti i clienti. 

In realtà, questo adeguamento era solo il preludio alla mossa successiva: la modifica unilaterale delle tariffe di tutti gli abbonati con profilo “Wind 10 , in un primo momento, e “Wind Sempre Light” a seguire.  

A partire dalla terza settimana di marzo, infatti, i possessori di abbonamenti o ricaricabili con tariffa “Wind 10 hanno cominciato a ricevere a mezzo sms un messaggio dal seguente tenore:  

            Gentile cliente, dal 01/05 il suo piano tariffario Wind 10 diventerà Wind 12. Per le info sulle condizioni chiami il 158  

Tale aumento, inizialmente previsto per la sola Wind 10 veniva, successivamente, esteso anche alla Wind Sempre Light. 

Il patron di Wind, il petroliere egiziano Naguib Sawiris in un intervista pubblicata sul Sole 24 Ore dichiarava che "il taglio delle ricariche rappresenta una guerra dei prezzi imposta per decreto, che risulta economicamente sostenibile soltanto dagli operatori più grandi, a scapito, invece, di quelli più piccoli come Wind", aggiungendo che l’ipotesi di collocare in borsa il 20 o il 30% del proprio capitale è un progetto archiviato almeno per oral'impatto sui conti provocato dalla legge Bersani è troppo elevato...la stabilità finanziaria della compagnia è stata intaccata". 

L’amministratore delegato di Wind, Paolo Dal Pino, nel corso di una intervista rilasciata a Le Iene, nota trasmissione di Italia 1, si giustificava dicendo che la tariffa Wind 10 era stata pensata in un momento in cui erano ancora in vigore i costi di ricarica e che per effetto del taglio dei costi di ricarica Wind si ritrova sott’acqua mentre altri concorrenti pur avendo preso una botta in testa sono rimasti fuori a guardare il sole … hanno un salvagente più grande … noi siamo stati costretti in questo modo a cercare di riemergere. L’impatto del decreto Bersani è stato pari a quanto noi paghiamo di stipendio a 8.000 persone ogni anno… oltre 320 milioni di euro”.  

Certo è che l’immagine dell’operatore arancione agli occhi dei propri clienti ha subito un duro contraccolpo da questo inaspettato innalzamento delle tariffe, essendo Wind l’unico operatore ad aver eseguito l’aumento ai vecchi clienti. Il sentimento più comune tra i clienti è quello di ritenersi “pugnalati alle spalle” e in molti si chiedono se sia possibile che una compagnia telefonica cambi dall’oggi al domani il profilo tariffario della propria sim, inviando un “semplice” sms. 

Lasciando da parte le considerazioni di natura economica sulla validità delle ragioni affermate dall’amministratore delegato di Wind, vorrei soffermarmi, nel prosieguo dell’articolo, sugli aspetti puramente legali cercando di appurare se, alla luce della normativa vigente in Italia, il procedimento di modifica unilaterale posto in essere da Wind possa ritenersi lecito. In altri termini è giusto chiedersi se il consumatore debba subire senza poter far nulla quest’atto unilaterale di modifica tariffaria, o possa reagire con successo ed avere giustizia.

CONTINUA

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PREMESSA
1. ANTEFATTO
2. LA POSIZIONE DI WIND, DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELL’AGCOM
3. LE INFORMAZIONI FORNITE DAL CUSTOMER CARE WIND
4. LA FATTISPECIE DA UN PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
5. LA VESSATORIETA’ DELL’ART 2.4 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
6. L’INADEGUATEZZA ED INIDONEITA’ DELL’INFORMAZIONE FORNITA DA WIND
7. L’ART 70 COMMA 4 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
8. CONCLUSIONI

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